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Legato di usufrutto. La qualità  di locatore si concentra sull'usufruttuario - Cass. Civ., Sez. III, sent., 26 luglio 2022, n. 23265

Qualora vi sia coincidenza tra la posizione di titolare della piena proprietà e di quella di locatore e questa successivamente si scinda con l’attribuzione della nuda proprietà e dell’usufrutto a soggetti diversi per effetto della costituzione dell’usufrutto mortis causa, la qualità di locatore per i riflessi attivi e passivi, sostanziali e processuali si concentra nel titolare dell’usufrutto, per effetto degli articoli 981, 984, 999 cod. civ.
Nel caso in esame, il testatore, ove avesse voluto determinare il trasferimento della somma oggetto della cauzione all’usufruttaria avrebbe dovuto manifestare tale sua volontà con un legato, ai sensi dell’art. 654 cod. civ., disponendo che gli eredi avrebbero dovuto provvedere a trasferire le somme all’usufruttuaria in vista dell’adempimento necessario alla restituzione della cauzione.
Il testatore invece, tacendo la questione pur consapevole dell’esistenza delle locazioni e del subentro in esse della ricorrente con conseguente trasferimento a suo carico dell’obbligazione di restituzione della cauzione a favore del conduttore, ha evidentemente inteso lasciare a carico dell’usufruttuaria il peso di provvedere alla provvista necessaria. (VC)


 
Successioni – Testamento - Legato - Usufruttuario - Nudo proprietario – Locazione - Rif. Leg. artt. 752, 754, 756, 981, 984, 999, 1008, 1009, 1010, 1183, 1219, 1284, 1602, 2784, 2786 e 1851 cod. civ.