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Avvocato. Gli inadempimenti delle obbligazioni verso terzi riferibili ad un ambito privatistico e non professionale hanno rilevanza deontologica - CNF, Sent. 13 maggio 2022, n. 55

Il principio è stato costantemente confermato dalla S.C. (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 2 agosto 2017, n. 19163) secondo cui l’onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica è finalizzato a tutelare l’affidamento del terzo nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali, tanto che la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette non solo sulla reputazione professionale, ma anche sull’immagine della classe forense.

Francesca Ferrandi

Giovedì, 18 August 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato
CNF, Sent. 13 maggio 2022, n. 55 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Incorre nelle violazioni deontologiche di cui agli artt. 63 primo comma e 64 del vigente codice l’avvocato che abbia tenuto, nel non corrispondere il canone di locazione, nel rendersi difficilmente reperibile, nello stabilire accordi transattivi poi disattesi, indipendentemente dalla volontà di voler raggirare il terzo locatore, un comportamento non consono ai principi di probità e decoro che devono essere propri degli appartenenti alla classe forense, compromettendo la fiducia che i cittadini devono avere nei confronti degli avvocati e, così, compromettendo la dignità della professione. (FF)


Avvocato – Professione forense – Violazione del codice deontologico; Rif. Leg. Artt. 63 e 64 cod. deontologico

autore: Ferrandi Francesca