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Siti internet che pubblicizzano la proprietà  dell'ex coniuge quale loft da locare non provano creazione di reddito - Cass. Civ., Sez. I, ord., 10 agosto 2022, n. 24653

Nel caso in esame, gli Ermellini nel riaffermare il principio espresso dalle Sezioni Unite del 2018 hanno ritenuta infondata la critica riferita alla dedotta utilizzazione dell'immobile di proprietà del marito per lo svolgimento dell'attività di un bed and breakfast. (VC)

 

 

Giovedì, 18 August 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ord., 10 agosto 2022, n. 24653 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa, cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che - nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge, che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive - si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze.(VC)

 

Divorzio - Assegno divorzile - Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria