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Valida l'iscrizione ipotecaria effettuata dai creditori prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione assoluta - Cass. Civ., Sez. I, ord., 11 agosto 2022, n. 24687

La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, può essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta. E' valida l'iscrizione ipotecaria effettuata dai terzi creditori del simulato alienante dopo l'atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione assoluta, che provoca la nullità del negozio per assenza di causa, sicchè i beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del disponente. (VC)


Separazione - Accordi patrimoniali - Simulazione assoluta degli accordi patrimoniali- Azione revocatoria ordinaria - Rif. Leg. artt. 1414, 1421, 2657, 2901 c.c.; artt. 103, 104 e 279 c.p.c.