Protezione umanitaria. Il grave danno alla persona può essere determinato dalla sottoposizione in patria a condizioni carcerarie degradanti - Cass. Civ., Ord., 10 agosto 2022, n. 24630
Ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il grave danno alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie e, al riguardo, il giudice è tenuto a fare uso del potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, che impone di procedere officiosamente all'integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sull'attuale condizione generale e specifica del Paese di origine. (FF)
Stranieri – Immigrazione - Domanda di protezione internazionale ed umanitaria – Diritti della persona; Rif. Leg. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 comma 6, art. 19.
editor: Ferrandi Francesca
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