Protezione umanitaria. Il grave danno alla persona può essere determinato dalla sottoposizione in patria a condizioni carcerarie degradanti - Cass. Civ., Ord., 10 agosto 2022, n. 24630
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Ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il grave danno alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie e, al riguardo, il giudice è tenuto a fare uso del potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, che impone di procedere officiosamente all'integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sull'attuale condizione generale e specifica del Paese di origine. (FF)
Stranieri – Immigrazione - Domanda di protezione internazionale ed umanitaria – Diritti della persona; Rif. Leg. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 comma 6, art. 19.
autore: Ferrandi Francesca
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