inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 29 luglio 2022, n. 23716

Nel caso di specie la sentenza impugnata, con accertamento in fatto, ha riconosciuto la sussistenza di una situazione di vulnerabilità sulla base della integrazione lavorativa dello straniero nel paese ospitante e delle scarse possibilità di poter condurre condizioni di vita dignitose nel Bangladesh, paese, secondo quanto risulta dalle accreditate fonti consultate, tra i più poveri al mondo ed afflitto, anche a causa di eventi naturali catastrofici, da gravissimi problemi economici.

Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 29 luglio 2022, n. 23716; Pres. Acierno, Rel Cons. Crolla per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato. (FF)


Immigrazione – Stranieri – Protezione umanitaria – Diritti della persona; Rif. Leg. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

autore: Ferrandi Francesca