La bocciatura a sette anni costituisce ex se un grave danno - TAR Puglia, Sez. Unite, ord. 28 luglio 2022 n. 347
Accolta l’istanza cautelare dal giudice amministrativo rilevato che la perdita di un anno scolastico a sette anni e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce ex se un grave danno.
Secondo il TAR Puglia l’esperienza traumatica potrebbe danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica oltre al fatto che in conseguenza della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando. (VC)
Scuola – Minore – Rif. Leg. D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)
editor: Cianciolo Valeria
|
Giovedì, 16 Aprile 2026
Coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati ... |
|
Domenica, 12 Aprile 2026
Violenza in ambito scolastico e maltrattamenti: escluso l’animus corrigendi e riconosciuta la ... |
|
Venerdì, 3 Aprile 2026
Infortunio scolastico: in difetto di prova liberatoria, la scuola risponde per culpa ... |
|
Giovedì, 19 Marzo 2026
Scelta della scuola in via esclusiva al genitore collocatario nell’interesse della minore. ... |



