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La sentenza d'appello non può ritenersi legittima in assenza di un richiamo agli atti cui si rinvia - Cass. Civ., Sez. I, ord., 2 agosto 2022, n. 23997

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame.
Come è noto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
Si ha motivazione apparente allorquando il giudice di merito, pur indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ne omette qualsiasi approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Nella specie, la valutazione della Corte territoriale sulle domande avanzate dal marito, si è limitata ad esprimere la propria adesione alla sentenza di primo grado, senza, tuttavia, riportarne il contenuto, prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati dall'appellante dei quali non si dà alcuna contezza, così come non si dà contezza specifica dei motivi di gravame. (VC)
 


Processo civile – Divorzio - Assegno divorzile – Rif. Leg. 115, 132, 360 comma 1, n. 4) e n. 5), 369 e 372 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898