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Prestito con denaro appartenente alla comunione legale. Il credito restitutorio è della comunione legale - Cass. Civ., Sez. III, sent., 1 agosto 2022, n. 23819

In tema di comunione legale deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l'intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. Dunque, dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra i coniugi sorge un diritto alla restituzione che non è in favore dei singoli coniugi, bensì della comunione legale.
Inoltre, la ricezione da parte di uno solo dei coniugi di una somma di denaro in restituzione di un prestito concesso con beni della comunione costituisce non un atto idoneo ad obbligare la comunione o a depauperarla, ma al contrario un atto conservativo, e quindi anche sotto questo profilo, il pagamento effettuato al singolo componente della comunione è liberatorio, sulla base dell'art. 180c.c. dal quale si ricava la regola che autorizza i coniugi ad agire anche separatamente a tutela della comunione. (VC)

 
Comunione legale fra i coniugi - Atti di straordinaria amministrazione – Prestito - Beni ricadenti in comunione tra i coniugi – Rif. Leg. artt. 180, 1292, 1294 cod. civ.