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Amministrazione di sostegno. Il Giudice deve tener conto dell'attività  che deve essere compiuta - Cass. Civ., Sez. I, ord., 11 luglio 2022, n. 21887

La valutazione della congruità e conformità del contenuto dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all'apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato, nonchè di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante
La volontà contraria all'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in debito conto da parte del giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, tenendo conto della necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata. (VC)


 
Amministrazione di sostegno – Rif. Leg. Legge 9 gennaio 2004 n. 6; art. 404 cod. civ.