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Lo spostamento patrimoniale va corretto con l'assegno. Cassazione civ. sez. I, sent. 28 luglio 2022, n. 23583

Quando, nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto l'affidamento di figlio minore ad uno degli ex coniugi a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopravvenga la maggiore età del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione.

All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, discendente direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, ciò che conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

Nel caso in cui il figlio sia stato collocato in affidamento etero-familiare presso i servizi sociali di un comune, non rientra tra i poteri del giudice pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario a favore di terzi.  (CF)

Divorzio – contributo al mantenimento - presupposti

Rif. Leg.: art. 5, comma 6, l. n. 898/1970

Cass. civ., sez. I, est. Iofrida, sent. 28.07.22, n. 23583 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La raggiunta maggiore età dei figli rende superati i primi motivi di cassazione della sentenza di merito.

La Corte accoglie solo il quarto afferente il diniego di riconoscimento dell'assegno divorzile, lamentando la ricorrente essersi del tutto trascurata la funzione perequativa-compensativa dell'assegno, pur avendo la Corte di merito riconosciuto che la donna aveva dovuto sacrificare le proprie attività professionali per provvedere alle necessità dei bambini, adottati nel 2009, nonché per aver trascurato di dare il giusto rilievo all'età della donna, al fatto che ella si era cancellata dalla Cassa dei dottori commercialisti sin dal 2007, alle necessità permanenti di seguire i figli, che continuavano ad essere impegnativi.

autore: Fossati Cesare