Divieto di avvicinamento per il coniuge che perseguita l'altro turbando i figli. Tribunale di Genova, pen. Ord. 26 luglio 2022
Integra l'ipotesi di stalking la condotta dell'indagata che, attraverso una pratica di comunicazione ossessiva verso il marito per mezzo di messaggi sms, chat, telefonate al telefono fisso e al cellulare e con la sua asfissiante gelosia, lo costringe a cambiare numero di cellulare, a modificare le sue abitudini di vita, gli causa un perdurante stato di ansia, ingenera un fondato timore per la incolumità propria e dei figli, i quali subiscono grave turbamento da tali condotte.
Atti persecutori – molestie – danneggiamenti
Rif. Leg.: art. 612 bis c.p. – art. 282-ter c.p.p.
Sabato, 30 Luglio 2022
Giurisprudenza
| Tutela cautelare
| Diritto penale della famiglia
| Merito
Sezione Ondif di Genova
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Nella fattispecie la persona offesa è il marito separato dal 2015 verso il quale, a seguito della separazione, la moglie scatena un’intensa campagna di attività persecutorie, intimidatrici, ossessive, oltre a danneggiamenti a beni di proprietà, minacce di suicidio, insulti e diffamazioni, ritorsioni di ogni genere in relazione al regime di affidamento dei figli, inevitabilmente implicati e coinvolti nella vicenda dei genitori.
Il GIP applica la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, e del divieto di comunicare con la stessa attraverso qualsiasi mezzo.
autore: Fossati Cesare
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