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Legittima la contestazione "in fatto" dell'aggravante prevista dall'art. 612-bis, comma 3, c.p. - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 20 luglio 2022, n. 28668

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 20 luglio 2022, n. 28668; Pres. Caputo, Rel. Cons. Brancaccio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’aggravante prevista dall’art. 612- bis comma 3, c.p., non ha contenuto valutativo; è ammissibile la sua contestazione “in fatto”, quando nell'imputazione vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, riferiti ai minori che siano stati coinvolti direttamente nella campagna persecutoria ed idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l’adeguato esercizio del diritto di difesa. E difatti, detta aggravante non implica alcun tipo di valutazione giuridica da parte della pubblica accusa, essendo collegata semplicemente alla constatazione dell’aver diretto gli atti persecutori nei confronti di minori. (FF)


Stalking – Stalking ai danni di minori; Rif. Leg. Art. 612-bis, comma 3, c.p.

autore: Ferrandi Francesca