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Divorzio. Grava sul richiedente l'assegno dimostrare la rilevante disparità  della situazione economico-patrimoniale - Tribunale di Verona, sent. 14 giugno 2022 n. 1129

Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza del Foro di Verona, Coordinatrice Regionale Ondif Veneto, per la segnalazione dell’interessante provvedimento


Il tribunale scaligero, assumendo come presupposto della propria decisione la sentenza della Corte di Cassazione che ha escluso l’automatica elisione dell’assegno divorzile in caso di convivenza, ha precisato che fermo restando l'onere della prova dell'esistenza della convivenza in capo al soggetto onerato, graverà sul soggetto beneficiario dell'assegno la prova della “sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati nell'accezione sopra indicata”. Sarà il coniuge beneficiario, pertanto, a dimostrare che l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”. Tali ultime circostanze, secondo la pronuncia in esame, devono, infine, essere valutate unitamente alla durata del matrimonio, all'età del soggetto richiedente l'assegno e alle caratteristiche del mondo del lavoro.

Massima a cura dell’Avv. Barbara Lanza

 

Divorzio – Convivenza more uxorio – Onere della prova - Disparità della situazione economico-patrimoniale – Rif. Leg. Legge 1 dicembre 1970 n. 898