Ordini di protezione senza convivenza e per violenza assistita. Tribunale di Bologna, 18 luglio 2022
L’allontanamento dalla casa del resistente deve considerarsi atto posto a tutela della propria incolumità e non impedisce la emanazione di un provvedimento volto all’ottenimento di una inibitoria nei confronti del marito riguardo all’avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, alla sollecitazione dei servizi sociali. (CF)
Ordine di protezione – convivenza – allontanamento - violenza assistita
Rif. Leg.: art. 342-bis c.c. e 736 bis c.p.c.
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Si segnala il decreto emesso dalla Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Bologna, GI dr. Perla, in data 18.07 us, in cui si ribadisce che l'adozione dell'ordine di protezione non è preclusa dall'assenza del presupposto della convivenza anche quando questa sia venuta meno per l’allontanamento del convivente da parte della donna per la tutela della propria incolumità.
Il provvedimento attiene inoltre al riconoscimento della violenza assistita subita dai figli minori anche laddove le “condotte, sebbene non siano state realizzate direttamente anche nei confronti dei figli, pur tuttavia costoro hanno abitualmente assistito agli alterchi tra i genitori”, in ciò richiamando sia la Convenzione, sia il Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia).
*Si ringrazia l’avv. Sara Dori associata Ondif sez. bolognese
editor: Fossati Cesare
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