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Le Linee Guida della Procura di Genova in tema di Negoziazione Assistita familiare

Dal 22 giugno scorso è entrato in vigore il comma 35 dell’art. 1 della legge 206 del 26.11.21 che ha inserito all’art. 6 del decreto legge 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 10.11.2014 n. 162 l’art 1-bis che recita: La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni

Venerdì, 16 Settembre 2022 - Venerdì, 16 Settembre 2022
Iniziative | ADR - Alternative Dispute Resolution Sezione Ondif di Genova
Locandina evento Linee Guida Procura 29.07.22 Locandina evento Linee Guida Procura 29.07.22

La negoziazione è estesa alle coppie che hanno, in base alla Legge Cirinnà del 2016,  chiesto la registrazione in Comune per ottenere i diritti e i doveri che precedentemente erano riconosciute solo alle coppie unite in matrimonio. La coppia di fatto formalizzata, in base alla citata legge, se vuole ottenere un riconoscimento giuridico deve registrarsi presso il Comune di residenza. Conviventi di fatto possono essere anche persone dello stesso sesso, ma acquisiscono diritti e doveri che derivavano, prima del 2016, solo dal matrimonio a seguito della registrazione all’anagrafe. Per il riconoscimento è sufficiente una dichiarazione all’ufficio anagrafico, competente per territorio, di convivenza, di coabitazione e di essere una coppia di fatto. Le mere convivenze non formalizzate al momento non godono della possibilità di fruire della negoziazione assistita in caso di liti o problemi che porta la coppia a lasciarsi, in quanto nessuno è a conoscenza della loro coabitazione o dell’unione sentimentale da un punto di vista giuridico e dunque non possono, al momento e salvo diverse interpretazioni, essere riconosciuti i diritti dei conviventi di fatto.

autore: Fossati Cesare
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