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Femminicidio. La gelosia non esclude la capacità  di intendere o volere - Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 luglio 2022 n. 28561

La gelosia è stato passionale di per sè inidoneo a diminuire o ad escludere la capacità di intendere o volere dell'autore di un reato, a meno che la stessa non derivi da un vero e proprio squilibrio psichico tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione.
Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale. (VC)


Delitti contro la vita e l'incolumità individuale – Femminicidio -  Omicidio - Circostanze aggravanti – Premeditazione – Rif. Leg. artt. 88, 89, 90, 575 cod. pen.