Il difficile punto di equilibrio nel trasferimento del genitore con il figlio. Tribunale di Brescia, decreto 14 luglio 2022
Stabilimento e trasferimento della propria residenza costituiscono oggetto di libera opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale, secondo i quali il coniuge separato o divorziato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde perciò l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario.
Il trasferimento non può essere considerato neutro, nel senso che il diritto del genitore non collocatario di portare con sé i figli non può darsi per scontato, dovendo il giudice stabilire quale sia il miglior regime di collocamento prevalente conseguente al mutamento di residenza di uno dei genitori. (CF)
Modifica delle condizioni di divorzio – affidamento condiviso del figlio -autorizzazione al trasferimento
Rif. Leg.: art. 337-sexies c.c.
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Per il tribunale bresciano la valutazione giurisdizionale è ancorata a tre parametri, suscettibili di declinarsi e ramificarsi in vario modo nelle singole fattispecie: 1) le ragioni e le caratteristiche del trasferimento del genitore collocatario; 2) l’aspettativa dell’altro genitore alla conservazione di significativi e stabili rapporti con i figli; 3) il superiore interesse dei figli.
Ove entrambi i genitori siano adeguati, il criterio della conservazione della residenza diviene preminente.
autore: Fossati Cesare
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