Covid19. Sଠall'esercizio della professione di psicologa senza vaccino - Tribunale di Firenze, sez. II, 6 luglio 2022
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L’obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 Cost., che, ponendo al centro “la persona” e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato. Il nostro Ordinamento e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani; inoltre, vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n. 2361/21 che specificamente vietano agli Stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2. (FF)
Vaccini – Covid19 – Sospensione dall’Ordine degli psicologi per mancanza della vaccinazione; Rif. Leg. Art. 1, 2, 3, 4, 32, 36 Cost. e att.669 sexies, comma 2, e 700 c.p.c.
autore: Ferrandi Francesca
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