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Affido all'ente per evitare lo stallo nelle decisioni per il minore. Corte d'Appello di Milano, sent. 22 giugno 2022

Il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni, rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest’ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta.

L’incapacità di rapportarsi responsabilmente alla genitorialità incide sulle modalità dell’affidamento, dovendosi tutelare il superiore interesse del minore. In via di principio la mera conflittualità tra genitori non coniugati che vivono separati non è di per sé ostativa all’affidamento condiviso dei figli. Ciò a condizione che si mantenga entro i limiti di un tollerabile disagio per la prole e non si traduca invece in forme che possono alterare o porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli.

La regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo. (CF)

Giudizio di divorzio - affidamento e mantenimento dei figli – affidamento ai servizi – collocamento paritetico – assegnazione casa – mantenimento diretto

Rif. Leg.: art. 337-ter c.c.

Corte d'Appello di Milano, Est. Pizzi, sentenza 22.06.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Corte Appello Milano 22.06.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella specie la Corte ha disposto, nell’interesse del figlio, l’affidamento ai servizi sociali con un rinnovato ruolo sostitutivo delle funzioni decisionali dei genitori, il collocamento presso entrambi i genitori, in modo paritetico, la conferma ai soli fini della residenza anagrafica con la madre, nella casa coniugale.

autore: Fossati Cesare