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Sanzionabili l'abuso del processo e l'indifferenza. Corte d'Appello di Milano, decreto 7 luglio 2022

In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.

Il giudice della revisione non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già valutate al momento della pronuncia della separazione, né può prendere in esame fatti anteriori alla formazione del titolo, ancorché all'epoca non considerati per qualsiasi motivo, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se vi siano circostanze sopravvenute che abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, adeguando, nel caso, l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi". (CF)

Affidamento e mantenimento figli non matrimoniali – affidamento esclusivo – ambito del giudizio di appello – abuso del processo

Rif. Leg.: art. 337-quater c.c. – art. 96 comma 3 c.p.c.

 

Corte d'Appello di Milano, Est. Pizzi, decreto 7.07.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Corte d'appello di Milano, 7.07.22, massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella specie il reclamante, pur lamentando la mancata audizione in primo grado, ometteva di presentarsi.

editor: Fossati Cesare