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Proponibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento ex art. 317 bis c.c. - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 luglio 2022 n. 21895

Si ringrazia il Prof. Avv. Romolo Donzelli, Professore Associato dell’Università di Macerata, per la segnalazione dell’interessante provvedimento



I provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell'art. 317-bis c.c., nel testo novellato dall'art. 42 del d.lgs. n. 154 del 2013, al pari di quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo essi procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore è "parte", sicché il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
L'art. 317-bis c.c., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l'esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno od entrambi i genitori, ad una valutazione del giudice avente di mira l'"esclusivo interesse del minore", ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote.
 
Sul piano processuale, l’ordinanza della Suprema Corte ribadisce un orientamento già espresso dagli Ermellini secondo cui la posizione soggettiva di cui all’art. 317-bis c.c. viene attribuita agli ascendenti non come riflesso della tutela accordata all'interesse del minore ma come un vero e proprio diritto soggettivo, essendo tutelata in via principale, indipendentemente dalla crisi e anche nei confronti di una volontà comune dei genitori, sia pure subordinatamente alla valutazione dell'interesse del minore. Conseguentemente i provvedimenti assunti ai sensi della richiamata norma devono essere inclusi nel novero dei provvedimenti ablativi, modificativi o limitativi della responsabilità genitoriale, i quali sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’ art. 111 Cost., in quanto adottati all’esito di un procedimento che, pur non avendo natura contenziosa, non esclude la presenza di parti in conflitto tra loro, nonché in quanto incidenti su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, con conseguente idoneità ad acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus, salva la sopravvenienza di fatti nuovi. (VC)
 
 
Ascendenti - Interesse del minore - Riparto degli oneri probatori - Decreto della corte di appello - Attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" – Ricorribilità in Cassazione – Sussiste - Rif. Leg. art. 317 bis, 330, 336 e 2697 cod. civ.; art. 111, comma 7, Cost.