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Natura non donativa degli accordi in sede di separazione - Tribunale Vicenza, sent. 1 giugno 2022, n. 972

In tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158 e 711 c.c. e L. n. 898 del 1970, artt. 4 e 6, e sostanzialmente costituente applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 1322 c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire: in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento - che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva,- ma nell'accordo che l'ha estinta.
Nella misura in cui detti trasferimenti possono portare le parti ad evitare un contenzioso tra loro insorto circa la determinazione degli effetti della crisi, agli stessi è stata talvolta riconosciuta funzione transattiva, ma è stato sempre escluso lo spirito di liberalità proprio delle donazioni. (VC)


 
Autonomia privata e contrattuale - Natura degli accordi fra i coniugi - Non donativa - Rif. Leg. artt. 536, 155,158, 711, 1322, 1333, 2932 cod. civ.; articoli 4 e 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898