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Adozione legittimante e mite a confronto. Cassazione civ. sez. I, ord. 1 luglio 2022, n. 21024

Nel nostro ordinamento convivono modelli di adozione fondati sulla radicale recisione del rapporto con i genitori biologici con altri che escludono la ricorrenza di tale requisito.

La scelta dell’adozione piena è obbligata se consegue alla dichiarazione dello stato di abbandono.

Lo stato di abbandono non è il necessario antecedente processuale del procedimento di adozione mite.

Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione cd. piena o legittimante, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante.

(CF)

Stato di abbandono - Adozione legittimante – adozione in casi particolari

Rif. Leg.: art. 8 e ss. L. n. 184/1983 - art. 44, lett. d) L. n. 184/1983 – art. 143 disp. att. c.c.

Lunedì, 11 Luglio 2022
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. civ., sez. I, Est. Pazzi, ord., 1.07.22, n. 21024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'indagine posta a base della dichiarazione di adottabilità non deve trascurare alcuno degli elementi utili a individuare e definire il perimetro del preminente interesse del minore, accertando se l'opzione per la recisione del legame con i genitori naturali debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali.

Per i giudici di legittimità non era possibile addivenire a una forma di statuizione ibrida, che, da una parte, accertasse lo stato di abbandono in funzione di successiva pronuncia di adozione piena o legittimante e, dall'altra, disponesse l'adozione della minore ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d).

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del C.T.U.

autore: Fossati Cesare