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Il tenore di vita alla ribalta della valutazione sull'adeguatezza dell'assegno. Cass. civ. sez. I, ord. 6 luglio 2022, n. 21392

Il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione di separazione.

I "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.

(CF)

Separazione dei coniugi – contributo al mantenimento – tenore di vita

Rif. Leg.: art. 156 c.c.

Cass., sez. I, est. Valentino, ord. 6.07.22, n. 21392 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie l’assegno ex art. 156 c.c. era stato riconosciuto nel valore di 3000€ nella fase presidenziale, revocato in sede di reclamo in Corte d’Appello, quindi confermato in 3000€ con sentenza dal giudice di prime cure, ridotto a 1500€ in sede di appello.

Era emerso, dall'esame comparativo dei rispettivi patrimoni e redditi, una consistente posizione economica anche della moglie.

Tuttavia per i giudici di legittimità la Corte d’appello si era limitata alla comparazione tra i reciproci dati reddituali e patrimoniali, nulla dicendo sulla ricostruzione ai fini del mantenimento del tenore di vita coniugale.

autore: Fossati Cesare