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La conflittualità  non esclude l'affidamento condiviso. Cass. civ. sez. I, ord. 6 luglio 2022, n. 21425

Nella valutazione in ordine al regime di affidamento più confacente al caso, il giudice deve valutare le ripercussioni sui figli di una improvvisa recisione dei legami con la madre e la conseguente interruzione delle consuetudini di vita, dovendo sempre valutarsi l’impatto della decisione sull’equilibrio psicofisico dei figli.

La mera conflittualità non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.

Il regime legale dell'affidamento condiviso, orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio.

Tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena.

La consulenza tecnica d’ufficio costituisce strumento essenziale per accertare il prioritario interesse del minore, di talché il giudice del merito che non intenda disporla, deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua.

Cesare Fossati.

Figli nati fuori del matrimonio – Conflittualità - Affidamento condiviso o esclusivo – frequentazione paritaria - CTU

Rif. Leg.: artt. 315-bis c.c., 337-ter, quater, quinquies e octies c.c.

Lunedì, 11 Luglio 2022
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Corte di Cassazione, Est. Campese, 6.07.22 n.21425 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La valutazione effettuata dai giudici del merito sull'incapacità della madre si era fondata esclusivamente sulla unilateralità della decisione della stessa di trasferirsi a casa dei propri genitori senza preventivi provvedimenti autorizzativi cessando una convivenza divenuta intollerabile a seguito delle prevaricazioni e vessazioni fisiche e psicologiche assistite dalle minori.

I giudici di prime cure hanno omesso di considerare quali potrebbero essere le ripercussioni sull'assetto cognitivo delle minori di una brusca e duratura sottrazione delle stesse dalla relazione familiare con la madre, con la lacerazione delle corrispondenti consuetudini di vita.

Per la Corte di Cassazione è mancato un effettivo e completo accertamento, da effettuarsi anche tramite specifiche indagini peritali, diretto a ricercare la possibilità della prosecuzione di un affidamento condiviso delle suddette minori.

autore: Fossati Cesare