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Spese straordinarie sostenibili, inutile l'opposizione. Giudice di Pace di Udine, 19 febbraio 2022

Il regime di affidamento esclusivo del figlio consente al genitore non affidatario di intervenire nell’interesse del figlio solo con riguardo alle questioni di maggiore interesse. Ne consegue che non è configurabile a carico del genitore affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggiore interesse per i figli, salvo che il giudice non abbia previsto anche le modalità della previa concertazione. (CF)

 

Spese straordinarie per i figli – opposizione a decreto ingiuntivo – affidamento esclusivo

Rif. Leg.: art. 337-ter c.c.

Lunedì, 11 Luglio 2022
Giurisprudenza | Spese ordinarie e straordinarie | Merito Sezione Ondif di Udine
GdP Udine, sentenza 19.02.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Giudice di Pace, Est. Gobbo, sentenza 19.02.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 Nella specie il GDP ha condannato il padre al rimborso del 50% delle spese straordinarie perchè la scelta della madre di rivolgersi talvolta a professionisti privati per alcune prestazioni risulta insindacabile, posto che non è stato allegato da parte del debitore opponente che tale scelta fosse insostenibile in relazione alle condizioni economiche e sociali dei genitori, ovvero che dette prestazioni fossero offerte alle stesse condizioni, economiche e di tempi di effettuazione, dal servizio pubblico.

Anche le spese scolastiche, pur se riferite alla frequentazione di una scuola privata, devono porsi, per la quota di spettanza, a carico del genitore non affidatario in quanto questi, pur potendo, non ha tempestivamente dissentito rispetto alla spesa da ritenersi straordinaria ma necessaria per la formazione della figlia.

In definitiva il GDP di Udine ha ritenuto sufficiente, in regime di affidamento esclusivo, per la sussistenza dell'obbligo di rimborso delle spese straordinarie, l'esistenza del titolo giudiziale e la mancata, tempestiva adduzione da parte del genitore non affidatario di validi motivi di dissenso circa la scelta della scuola, a prescindere dalla circostanza che l'altro coniuge gli avesse o meno comunicato tale determinazione.

 

  * Si ringrazia l’avvocato Emanuela Comand, responsabile Ondif Sez. Udine

editor: Fossati Cesare