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Ai fini dell'integrazione della condotta ex art. 612 bis c.p. rilevano anche le molestie indirette - Cass. Pen., Sez. V, sent. 8 luglio 2022 n. 26456

Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, verso la persona offesa, diretta anche verso un destinatario ad essa legata da un rapporto qualificato di vicinanza, se l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. (VC)


 
Atti persecutori – Molestie indirette - Reiterate comunicazioni ingiuriose o minatorie dirette a terzi in rapporto di vicinanza con la vittima - Integrazione del reato – Condizioni - Rif. Leg. art. 612 bis cod. pen.