Azione di riduzione. La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie - Corte d'Appello di Napoli, sent. 22 giugno 2022 n. 2874
Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ancorchè abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonchè di conseguenza quello della quota di legittima violata, senza che a tal fine sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle a carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti. (VC)
Successione - Azione di riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie – Testamento olografo – CTU – Mancata allegazione di prove – Rif. Leg. artt. 543, 602 e 2697 cod. civ.
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