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Deroga all'affidamento condiviso solo se pregiudizievole per l'interesse del minore - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 06 luglio 2022, n. 21312

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 06 luglio 2022, n. 21312; Pres. Genovese, Rel. Campese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. (FF)


Minori – Figli nati fuori dal matrimonio – Affidamento condiviso; Rif. Leg. Artt. 315-bis e 336 c.c.

editor: Ferrandi Francesca