Diffamazione da parte di un politico nei confronti di associazioni LGBT e rapporto con il diritto di critica - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 05 luglio 2022, n. 25759
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In tema di diritto di critica politica, è qualificabile come politica l’esternazione di una specifica opzione ideologica su un tema che attiene a modifiche normative in fieri, inerenti le unioni tra persone dello stesso sesso, manifestando, in chiave critica, motivato dissenso rispetto a posizioni di segno opposto. Di conseguenza, non può attrarsi nello spettro del legittimo esercizio della critica politica l’invettiva rivolta a individui o aggregazioni determinate, selezionate esclusivamente per l’orientamento sessuale, e non già quale contradditore politico, e che, al di fuori di un leale confronto dialettico, vengano presentate alla pubblica opinione attraverso la mistificazione di dati fattuali; e tanto poiché l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. (FF)
Diffamazione – Discriminazione di genere – Bullismo omofobico –Esimente del diritto di critica politica - Limiti - Verità del fatto posto a base della critica - Necessità - Fattispecie; Rif. Leg. Artt. 51 e 595 c.p.
autore: Ferrandi Francesca
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