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Revoca assegno divorzile e attività  lavorativa dell'ex coniuge precedente la sentenza di divorzio - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 giugno 2022, n. 19302

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Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 giugno 2022, n. 19302; Pres. Bisogni, Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di revoca dell’assegno divorzile, l’attività lavorativa pacificamente già in essere all’epoca della pronuncia della sentenza di divorzio non può reputarsi un fatto nuovo sopravvenuto. Ciò in applicazione del principio secondo cui, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. (FF)


Divorzio – Assegno divorzile – Revoca – Impossibilità di considerare l’attività lavorativa dell’ex coniuge precedente la sentenza di divorzio come fatto sopravvenuto; Rif. Leg. Art. 9, l. n. 898 del 1970

autore: Ferrandi Francesca