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Interdetta la persona affetta da grave deficit cognitivo - Tribunale Nocera Inferiore, sent. 1 giugno 2022, Sez. I, n. 824

Il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi "in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi"; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore. (VC)


Amministrazione di sostegno – Interdizione - Rif. Leg. art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6; artt. 343, 384, 414 cod. civ.