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Gli eredi sono creditori del valore della quota di società  di persone del de cuius. Cassazione civ. sez. II, ord. 21 marzo 2022, n. 9135

La morte di un socio di società di persone rappresenta causa di scioglimento del vincolo societario limitatamente al suo rapporto, non comporta lo scioglimento della società, con la conseguenza che gli eredi non hanno diritto alla liquidazione della società, bensì solo al controvalore della quota di partecipazione, in quanto lo scioglimento della società costituisce un momento successivo ed eventuale rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

Gli eredi possono subentrare nella posizione di socio del de cuius solo se il socio superstite lo consente, potendo altrimenti quest’ultimo sciogliere in un secondo momento la società. (CF)

Società di persone – morte del socio – successione nel rapporto

Rif. Leg.: art. 2284 c.c.