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I diversi presupposti dell'assegno di separazione e divorzile. Cassazione civ. sez. I, ord. 23 giugno 2022, n. 20228

L’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale si giustifica alla luce di indici di intollerabilità della convivenza apprezzati dal giudice del merito ed insindacabili nella sede di legittimità.

In tema di assegno di mantenimento la necessaria correlazione tra l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio era stata messa in discussione da alcune pronunce.

Si conferma tuttavia l’orientamento consolidato secondo il quale per l'assegno di separazione, il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile nel caso dell'assegno divorzile il quale, a differenza dell'assegno di mantenimento, presuppone l'intervenuto scioglimento del matrimonio. (CF)

Separazione – assegno di mantenimento – tenore di vita

Rif. Leg.: art. 156 c.c.

Contra: Cass. 19.06.2019 n. 16405 e Cass. 15.10.2019 n. 26084

A favore: Cass. 28.04.22 n. 13408; Cass. 21.07.2021 n. 20858; Cass. n. 5605/2020