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I diritti fondamentali del minore e l'ordine pubblico internazionale rendono recessivi i divieti di PMA. Tribunale di Taranto, decreto 31 maggio 2022

E’ ammissibile il ricorso al procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile ex artt. 95 e ss. del D.P.R. n. 396/2000 per una coppia omogenitoriale femminile che ha fatto ricorso alle tecniche di P.M.A. quando è diretto a eliminare una difformità tra la situazione di fatto e quella risultante dagli atti dello stato civile. Si verte in materia di rettificazione degli atti dello stato civile, non di accertamento dello status filiationis.

L’atto di nascita formato all’estero va valutato con riferimento all’ordine pubblico internazionale.

La giurisprudenza delle Supreme Corti (Consulta e Cassazione) ha ritenuto ostativo all'applicazione del divieto legislativo del ricorso a P.M.A. da parte di coppie omosessuali e viceversa legittima la diversa ipotesi della trascrizione negli atti dello stato civile dell'atto di nascita formato all'estero in casi identici a quello in esame, ma con elementi di internazionalità (non solo la nascita del minore e la formazione dell'atto all'estero, ma anche la nascita all’estero di un genitore).

Ne discende l’illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato di situazioni analoghe. (CF)

 

Procreazione medicalmente assistita – coppia omogenitoriale – genitore intenzionale – rettifica dell’atto di nascita

Rif. Leg.: 8 della L. n. 40/2004