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L'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità  di procurarseli del coniuge deve ancorarsi alla ripartizione dei ruoli endofamiliari - Tribunale Napoli, Sez. I, sent., 10 giugno 2022, n. 5860

Ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. (VC)



Assegno divorzile – Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898