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Matrimonio di lunga durata con figli, cura endo familiare e contributo economico - Tribunale di Forlà¬, sent. 9 giugno 2022

L'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei rispettivi ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 codice civile.

Al fine del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 occorre dunque tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
(Nel caso in esame, posto che il matrimonio era stato di lunga durata, la donna aveva 66 anni e aveva cresciuto tre figli, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2018, in base ad un criterio sia compensativo sia assistenziale, il Tribunale ha ritenuto legittimo accogliere la domanda della convenuta volta ad ottenere un contributo da parte dell'ex marito nella misura, ritenuta congrua ed adeguata, di € 565,00 mensili.). (VC)

 

Assegno Divorzile – Rif. Leg. art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

 

Sabato, 2 Luglio 2022
Giurisprudenza | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Forlì - Cesena
Tribunale di Forlì, sent. 9 giugno 2022 – Pres. Talia, Giud. Est. Orlandi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

editor: Cianciolo Valeria