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Rettificazione dell'attribuzione di sesso e contestuale rettificazione del prenome - T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, sent. 7 marzo 2022, n. 295

Il cambiamento o la modificazione del nome e del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti supportate da adeguata e pregnante documentazione e da significative motivazioni. Il Prefetto, nel fare applicazione dell’art. 89 del DPR. n. 396del 2000, deve tener conto della natura eccezionale del proprio potere di disporre la modifica dei dati riguardanti l'identità personale. (VC)



Transessualismo – Stato civile – Modifica del prenome – Rif. Leg. Artt. 1 e 3 della L. n. 241 del 1990, 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), art. 89 del D.P.R. n. 396 del 2000 e art. 8 C.E.D.U