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La revoca dell'assegnazione della casa familiare non giustifica l'automatico riconoscimento di un assegno più elevato - Cass. Civ., Sez. I, ord., 24 giugno 2022, n. 20452

L'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori.
Così come l'assegnazione della casa familiare non comporta necessariamente una riduzione dell'assegno dovuto al coniuge beneficiario, anche la revoca della stessa non giustifica l'automatico riconoscimento di un maggiore importo in favore di quest'ultimo, trattandosi di un provvedimento al quale, come accade per l'assegnazione, risulta estranea ogni valutazione di ordine economico, in quanto avente come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario. (VC)
 


Assegno divorzile – Modifica- Assegnazione della casa familiare -Revoca - Rif. Leg. Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6; art. 337 sexies cod. civ.