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Pornografia domestica e attività  di utilizzazione del minore penalmente rilevante - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 21 giugno 2022, n. 23840

Nel caso di specie, sebbene le immagini fossero destinate ad uso soltanto privato, era tuttavia incontroverso che la vittima non avesse ancora raggiunto al momento del fatto i quattordici anni e che di essa l'imputato fosse pienamente consapevole avendole la minore spontaneamente dichiarato, nel corso delle conversazioni intrattenute via Facebook, di avere tredici anni. Secondo la S.C., quest'ultima condizione esclude la necessità di ogni indagine sull'attività manipolatoria o induttiva dell'imputato essendo sufficiente ad integrare il perfezionamento della fattispecie criminosa l'età della vittima, inferiore a quella prevista per il consesso sessuale, fissata al compimento dei quattordici anni, ovvero ai sedici nel caso di peculiari rapporti correnti tra la stessa e l'agente.

Francesca Ferrandi

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 21 giugno 2022, n. 23840; Pres. Sarno, Rel. Cons. Galtiero per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In difetto di un valido consenso da parte della vittima viziato dalla sua condizione di tredicenne, nessuna rilevanza riveste che il materiale procuratosi dall'imputato nell'ambito della c.d. pornografia domestica, materiale che attraverso la sua stessa richiesta ha causalmente contribuito a realizzare, sia rimasto nella disponibilità esclusiva delle parti coinvolte nel rapporto intrattenuto via Facebook senza essere stato essere messo in circolazione posto che, in assenza di una libera scelta da parte della ragazza, si verte pur sempre nell'orbita della penale rilevanza della condotta. (FF)


Minori – Pornografia minorile – Pornografia domestica; Rif. Leg. Art. 600-quater c.p.

autore: Ferrandi Francesca