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Il regime di tassazione speciale per i titoli di debito pubblico non può estendersi al denaro ricavato dalla loro riscossione - Cass. Civ., Sez. Tributaria, ord. 21 giugno 2022 n. 19906

La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento.
Il legato di cosa genericamente determinata non è un peso che grava sull’asse ereditario, ma un debito degli eredi e di conseguenza, viene considerato in sede di liquidazione dell'imposta di successione in relazione al beneficiario dello stesso. (VC)


Successione testamentaria - Legato (nozione, distinzioni) - Di specie – Legato di genere – Imposta di successione - Rif. Leg. art. 653 c.c..; artt. 8 e 31 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS)