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Conto corrente e morte del correntista. L'azione accordata all'erede per la restituzione è quella disciplinata dall'art. 2033 cod. civ. - Cass. Civ., Sez. II, sent. 21 giugno 2022 n. 19936

Secondo la giurisprudenza, l'art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento effettuato in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, è applicabile anche nel caso di pagamento delle somme depositate in conto corrente effettuato dalla banca dopo la chiusura del conto stesso per morte del correntista, perché tale chiusura determina la cessazione del rapporto di mandato tra il correntista e la banca, con la conseguenza che la seconda assume solo l'obbligo della custodia delle somme depositate e della loro restituzione alla persona designata dal depositario, o autorizzata dalla legge o dal giudice, a riceverle, secondo gli ordinari principi sull'adempimento delle obbligazioni di dare.
Nel caso in esame, la Corte Suprema ha cassato la sentenza e statuito il seguente principio di diritto:
L’art. 1189 del cod. civ., in tema di pagamento al creditore apparente, è applicabile anche nell’ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo; conseguentemente l’azione accordata all’erede per la restituzione è quella disciplinata dall’art. 2033 cod. civ. che è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento e non anche nei confronti di colui al quale la somma sia stata trasferita dall’accipiens dopo che egli l’abbia indebitamente riscossa dalla banca debitrice. (VC)



Successione - Azione di petizione - Conto corrente cointestato - Rif. Leg. art. 1189 e 2033 cod. civ.