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L'accertamento pregiudiziale di una donazione indiretta è soggetta al termine di cui all'art. 167 c.p.c. - Tribunale di Palermo, sent. 9 giugno 2022 n. 2492

La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida; la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un'ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda.
In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti. (VC)


Successione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredita' - Collazione ed imputazione  - Donazione indiretta – Concessione di un immobile in comodato - Donazione soggetta a collazione - Configurabilità – Esclusione - Rif. Leg. artt. 564, 747, 750, 751 cod. civ.