Revocata la donazione, i beni donati sono beni dell'eredità - Tribunale di Forlà¬, sent. 29 marzo 2022 n. 294
La situazione di possesso, a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 cod. civ. richiede solo una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, accertata la quale incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del cit. art. 485, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione.
Revocata la donazione effettuata ai figli dal de cuius, i beni donati sono a tutti gli effetti da considerarsi "beni dell'eredità", il cui possesso è idoneo ad attivare gli effetti di cui all'art. 485, cod. civ. (VC)
Successione - Accettazione con beneficio di inventario – Donazione – Revoca della donazione – Rif. Leg. 485, 769 cod. civ.
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