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Il conferimento dei beni in trust non determina effetti traslativi in favore del trustee - Cass. Civ., Sez. Tributaria, ord. 17 giugno 2022 n. 19558

Non sono da ritenere applicabili in misura proporzionale le imposte dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in trust, perchè a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo, mentre il trasferimento definitivo di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari.

L'atto di conferimento immobiliare di cui trattasi non ha avuto l'effetto traslativo, che ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 costituisce il presupposto di applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, avendo avuto invece un effetto solo "segregativo" (del patrimonio trasmesso al trustee, che non si confonde coi beni di quest'ultimo e non è aggredibile dai suoi creditori personali). (VC)

Trust – Imposte – Rif. Leg. D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 art. 2, comma 47 Legge 24 novembre 2006, n. 286