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Sospesa la frequentazione dei nonni con la nipote se pregiudizievole per la crescita emotiva - Corte d'Appello di Milano, decr. 28 aprile 2022

Alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315 bis c.c., si pone come un diritto pieno esclusivamente nei confronti dei terzi, laddove costituisce una posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse dei nipoti che è, in ogni caso, destinato a prevalere, laddove la frequentazione con i nonni non si esplichi in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, ma si traduca, al contrario, in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo. (VC)



Diritti dei nonni – Diritto del minore – Tutela del minore – Rif. Leg. artt. 315- bis, 317 bis, 330, 337 ter cod. civ.; art. 739 c.p.c.; art. 8 CEDU