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Il figlio legittimario non può far valere aspettative successorie prima della morte del genitore. Cassazione, Sez. I, 14 giugno 2022, n.19149

La legittimazione attiva e passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito.

Ai terzi è data la possibilità di far valere la simulazione in confronto delle parti quando essa pregiudica i loro diritti.

Non sussiste un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, viceversa, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. (CF)

Azione di simulazione    

Rif. Leg.: art. 1414 c.c. – art. 1415 c.c.

Cass. I sez. Est. Tricomi, Ordinanza 14.06.22 n.19149 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La fattispecie ha ad oggetto l'azione di simulazione assoluta proposta dal terzo, madre della minore, nata da una relazione extraconiugale con il convenuto, avverso la separazione consensuale di quest’ultimo, contenente pattuizioni economiche che prevedevano in favore della moglie consistenti trasferimenti immobiliari, sull’assunto che né la separazione personale, né il trasferimento immobiliare erano state realmente volute dai coniugi.

Mancava tuttavia una coeva proposizione della domanda attorea di definizione dell'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento della figlia.

autore: Fossati Cesare