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Spetta al minore conferire il mandato al difensore. Tribunale Minorenni di Bari 12.03.2019, COA Bari 12.04.22

La normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato per i minori stranieri non accompagnati prevede che il minore debba essere informato sulla sua facoltà di nomina di un difensore, quest’ultima non può intendersi implicita, bensì deve essere interpretata nel senso della necessità di conferimento di un mandato difensivo da parte del minore quale atto fiduciario di natura personalissima, neppure conferibile da parte dell’eventuale tutore.

A detti fini l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di un MSNA, che in precedenza avveniva automaticamente allegando il solo provvedimento di nomina del tutore, ora richiede l’allegazione del mandato difensivo firmato dal minore. (CF)

 

Misure di protezione per i minori stranieri non accompagnati  

Rif. Leg.: art. 16 L. 47/2017

Venerdì, 17 Giugno 2022
Giurisprudenza | Stranieri | Minori | Avvocato | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale Minori Bari, Est. Leonetti, decreto 12.03.19 e COA Bari 12.04.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
TM e COA Bari 12.03.19 e 22.04.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Con il decreto del 12.03.2019 il Tribunale per i Minorenni di Bari,  aveva rigettato l'istanza di liquidazione del patrocinio presentata dal tutore, sebbene il MSNA fosse stato ammesso al G.P.,  senza tuttavia aver conferito al tutore apposito mandato difensivo, sull’implicito presupposto che non fosse necessario in tale procedura il conferimento espresso di procura alle liti da parte dell'interessato, ritenendosi sino ad allora costituire sufficiente fondamento del potere di rappresentanza tecnica il disposto dell'art 16 L 47/17.

Il TM, nel predetto decreto, rileva che il comma 4 quater dell'art 76 TUSG, introdotto dalla L.47/17 “va interpretato nel senso della necessità del conferimento di un mandato difensivo  il quale, anzi, neppure può essere conferito dal tutore, ma deve provenire direttamente dal minore interessato quale atto fiduciario di natura personalissima, avendo il legislatore inteso introdurre in favore del MSNA un'ulteriore ipotesi di anticipazione in via eccezionale della capacità di agire che normalmente si acquista con la maggiore età - a meno che il tutore chieda ed ottenga in via giudiziale l'autorizzazione prevista per la promozione dei giudizi quale atto eccedente l'ordinaria amministrazione, dall'art 374 n. 5c.c.".

Il COA, alla luce del predetto decreto, ha deliberato in altra più recente vertenza, in data 12.04.2022, ritenendo necessaria la produzione di apposito mandato del tutore/difensore sottoscritto dal MSNA.

Se in precedenza il MSNA veniva ammesso al G.P. automaticamente allegando il solo provvedimento di nomina del tutore, su piattaforma "RICONOSCO", l’attuale piattaforma "Sfera" richiede necessariamente l’allegazione del mandato sottoscritto dal MSNA, come appunto reso necessario a seguito dell’interpretazione della normativa effettuata dal TM. 

 

* Si ringrazia l’Avv. Anna Paola Mariella, iscritta ONDIF sez. Bari

 

 

autore: Fossati Cesare