La bigenitorialità richiede bilanciamento delle esigenze lavorative e mutuo accordo. Tribunale di Bari 27 maggio 2022
Le contrapposte richieste di modifica dei provvedimenti provvisori assunti in sede di udienza presidenziale di separazione, formulate ex art. 709 ter c.p.c. a distanza di soli due mesi, non permettono un congruo apprezzamento di circostanze asseritamente sopravvenute e dimostrano l’incapacità di gestione del conflitto genitoriale.
Ne consegue che i genitori vanno ammoniti che, in caso di reiterati comportamenti di mancata collaborazione, potranno essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. (CF)
Separazione – provvedimenti provvisori presidenziali - sopravvenienze – subprocedimenti
Rif. Leg.: art. 709-ter cpc
Nel caso di specie, questione degna di rilievo, il G.I. ha evidenziato - in ragione della richiesta della madre di lavoro part-time presentata alla ASL per meglio accudire la bambina - come i genitori non siano tenuti a sacrificare le proprie aspirazioni lavorative e che i loro diritti di lavoro devono trovare un utile contemperamento bi-genitoriale nell'assetto complessivo della comunità familiare. Pertanto, i genitori, senza bisogno di ridurre i propri tempi lavorativi e/o volumi di lavoro, devono condividere la genitorialità con spirito di collaborazione attraverso un bilanciamento operato con il mutuo accordo sulla presenza dell'uno e dell'altro nel maggior interesse per la figlia minore.
Sulla base di questo presupposto, il Tribunale non ha modificato il calendario di incontri come richiesto dalla madre che ha inteso ridurre i propri orari lavorativi per poter trascorrere maggior tempo con la figlia.
* Si ringrazia l’Avv. Federica Resta, iscritta ONDIF sez. barese
editor: Fossati Cesare
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